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D.P.C.M. 06/12/2005

b) il gestore comunica ai finanziatori il numero di posizione progressivo assegnato all'operazione secondo l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il minuto di arrivo della richiesta

c) i finanziatori, a pena della sospensione della facoltà di operare con il Fondo, comunicano al gestore, entro quindici giorni lavorativi dal suo verificarsi, la mancata erogazione ovvero l'estinzione anticipata del finanziamento.

2. Il gestore provvede alla registrazione delle operazioni e, nel caso in cui le disponibilità del Fondo risultino totalmente impegnate, sospende l'ammissione alla garanzia, dandone comunicazione ai finanziatori e al Dipartimento.

3. L'efficacia della garanzia del Fondo decorre, in via automatica e senza ulteriori formalità, dalla data di erogazione del finanziamento.

Art. 12 - Attivazione della garanzia

1. In caso di inadempimento dello studente, i finanziatori entro novanta giorni dalla data di scadenza della prima rata rimasta, anche parzialmente, insoluta, avviano, a proprie spese, le procedure di recupero del credito, inviando allo studente l'intimazione di pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo, interessi contrattuali e di mora, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la diffida di pagamento della somma dovuta.

2. L'intimazione di pagamento è inviata, per conoscenza, al gestore.

3. Trascorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte dello studente dell'intimazione, i finanziatori possono attivare la garanzia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al gestore entro il termine di novanta giorni dalla predetta data. Il mancato rispetto del termine di cui al precedente periodo è causa di decadenza dalla garanzia.

4. Alla richiesta di attivazione della garanzia deve essere allegata la seguente documentazione

a) la dichiarazione del finanziatore che attesti:

1) l'avvenuto inadempimento nei modi di cui comma 1;

2) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con l'indicazione degli atti intrapresi e delle eventuali somme recuperate;

3) l'ammontare dell'esposizione rilevato al novantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento di cui al comma 1;

4) la documentazione contabile comprovante l'avvenuta erogazione della somma al rivenditore

b) copia del contratto di finanziamento

c) copia del piano di ammortamento con le relative scadenze

d) copia della documentazione di cui all'art. 15, comma 1, punti b) e d).

5. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta, completa della documentazione di cui al comma 4, il gestore, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste, provvede alla liquidazione al finanziatore dell'importo come determinato ai sensi dell'art. 10.

6. Nel caso in cui si renda necessario il compimento di atti istruttori per il completamento della documentazione il termine di cui al comma 5 si interrompe fino alla data di arrivo della documentazione mancante o dei documenti richiesti. Le richieste di intervento del Fondo sono respinte nel caso in cui la documentazione integrativa non pervenga al gestore entro il termine di novanta giorni dalla data della richiesta.

7. Nel caso in cui il finanziatore, successivamente all'intervento della garanzia, riceva dallo studente il pagamento totale o parziale del debito provvederà a riversare al Fondo le somme riscosse.

Art. 13 - Surrogazione legale

1. A seguito del pagamento il Dipartimento è surrogato nei diritti del finanziatore, ai sensi dell'art. 1203 del codice civile e provvede, eventualmente anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, al recupero nei confronti del debitore della somma pagata, degli interessi al saggio legale maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso delle spese sostenute per il recupero. Capo III Procedura per l'acquisto del personal computer portatile e per l'erogazione del contributo governativo.

Art. 14 - Caratteristiche del personal computer portatile

1. Al fine delle agevolazioni di cui ai Capi II e III il personal computer portatile deve possedere le seguenti caratteristiche

a) essere nuovo di fabbrica e presente al listino

b) essere dotato di certificato di garanzia e di assistenza tecnica

c) essere corredato di manualistica tecnica d'uso hardware e software in lingua italiana

d) essere corredato di sistema operativo in lingua italiana a scelta dello studente e di corrispondente licenza d'uso a tempo indeterminato

e) essere di tipo WI-FI ready, ovvero predisposto, sia a livello hardware che software, per il collegamento alle reti locali in modalità wireless 802.11b/802.11g.

Art. 15 - Procedura per accedere al finanziamento garantito dal Fondo

1. Al fine di ottenere il finanziamento di cui all'art. 6, comma 5, lo studente deve

a) accreditarsi attraverso la procedura illustrata sul sito internet www.istruzione.it nella sezione - Un c@ppuccino per un PC

b) ottenere il modulo di adesione, riportante le generalità e il codice fiscale dello studente, il numero identificativo personale attribuito (in seguito denominato «PIN»), e l'indicazione dell'eventuale diritto al contributo governativo

c) recarsi presso un rivenditore scelto tra quelli indicati sul sito internet www.italia.gov.it nella sezione - Un c@ppuccino per un PC -, scegliere un personal computer portatile di qualunque marca e modello, purchè avente le caratteristiche minime di cui all'art. 14

d) recarsi, entro il termine di trenta giorni di validità del PIN, presso uno dei finanziatori con il preventivo di cui all'art. 19, comma 1, lettera c), per richiedere la concessione del finanziamento, rilasciando a tal fine una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà, resa ai sensi dell'art. 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa l'inesistenza nei suoi confronti di procedure esecutive individuali o concorsuali, di protesti o di pignoramenti.

2. Nel caso in cui il finanziatore operi direttamente presso il rivenditore, le operazioni di cui al comma 1, lettera d), sono svolte direttamente dal rivenditore medesimo.

3. Scaduto il termine di validità del PIN lo studente può richiederne un altro con le modalità di cui al comma 1, lettere a) e b), annullando quello originario.

Art. 16 - Beneficiari e ammontare del contributo

1. Agli studenti che usufruiscono dell'esenzione dalle tasse e dai contributi universitari di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306 e che acquistano un personal computer portatile con le caratteristiche di cui all'art. 14, è riconosciuto, all'atto dell'acquisto, un contributo pari a 200,00 euro, nei limiti delle disponibilità di cui all'art. 2-bis, comma 1, lettera b), del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con legge 17 agosto 2005, n. 168.

2. Il contributo di cui al comma 1, è cumulabile con il finanziamento di cui all'art. 6, comma 5, nel limite massimo complessivo di 1.200,00 euro per singolo studente.

3. Il contributo può essere erogato anche allo studente, di cui al comma 1, che non intende usufruire del finanziamento garantito

Art. 17 - Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo viene erogato mediante una riduzione di 200,00 euro sul prezzo di acquisto del personal computer portatile, comprensivo di IVA, al netto di ogni eventuale sconto commerciale.

Art. 18 - Accreditamento del rivenditore

1. Il rivenditore, anche di vendite on line, che intende aderire all'iniziativa compila il foglio elettronico riportato sul sito www.italia.gov.it, sezione - Un c@ppuccino per un PC - ed indica gli estremi identificativi del proprio esercizio commerciale, il relativo indirizzo, il numero di partita IVA, gli estremi di iscrizione alla Camera di commercio, le coordinate di conto corrente bancario o postale su cui ricevere i pagamenti e manifesta la volontà di accettare le condizioni che lo riguardano riportate nel sito medesimo. Nel caso di rivenditori già iscritti ad analoghi progetti gestiti dal Dipartimento è sufficiente l'eventuale aggiornamento dei dati già comunicati, utilizzando allo scopo l'apposito foglio elettronico predisposto sul medesimo sito.

Art. 19 - Adempimenti a carico del rivenditore per il rilascio del preventivo

1. Per il rilascio del preventivo del prezzo dell'apparecchio il rivenditore adotta la seguente procedura

a) identifica lo studente, il quale fornisce il proprio codice fiscale e PIN e esibisce la propria carta di identità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

b) accede al sito www.italia.gov.it alla sezione «Un c@ppuccino per un PC» ed inserisce: 1) i dati dello studente (codice fiscale, PIN ed estremi documento di riconoscimento); 2) i dati del personal computer selezionato (marca, modello, configurazione) il prezzo comprensivo di IVA. Tale operazione è automaticamente inibita in caso di impegno totale delle disponibilità del Fondo di garanzia

c) predispone il preventivo e lo consegna allo studente dopo aver verificato e confermato i dati con apposita sottoscrizione. Il preventivo è memorizzato dal sistema informativo.

2. Il rivenditore, nel caso di esaurimento delle disponibilità del contributo procede, previa autorizzazione dello studente, al rilascio del preventivo senza l'indicazione del predetto contributo.

Art. 20 - Pagamento al rivenditore

1. Il finanziatore, perfezionati gli adempimenti per la concessione del finanziamento provvede ad effettuare, tramite bonifico bancario a favore del rivenditore, il pagamento dell'importo indicato sul preventivo di cui all'art. 19, comma 1, lettera c), al netto di eventuali contributi, e rilascia allo studente copia della relativa contabile nei limiti di quanto previsto dall'art. 16. Il finanziatore verifica, attraverso l'accesso al sito www.italia. gov.it sezione

- Un c@ppuccino per un PC - preventivi -, i dati contenuti nel preventivo di cui all'art. 19, comma 1, lettera c).

2. Il rimborso al rivenditore del contributo governativo di 200,00 euro avviene mediante bonifico su conto corrente bancario o conto corrente postale ovvero mediante assegno postale, secondo le indicazioni fornite dal rivenditore all'atto dell'adesione all'iniziativa, al netto di 3,00 euro per il costo di ciascuna operazione successivamente al completamento dell'operazione di cui all'art. 21.

3. Gli importi di cui al comma 2 sono corrisposti al rivenditore entro trenta giorni dalla fine del mese di competenza del completamento dell'operazione.

Art. 21 - Modalità di vendita del personal computer portatile

1. Il rivenditore, dopo aver verificato l'avvenuto pagamento, di cui all'art. 20, comma 1, da parte del finanziatore, attraverso l'esibizione a cura dello studente, della contabile bancaria, consegna il personal computer portati- le allo studente e, per il perfezionamento dell'operazione, compila l'apposito foglio elettronico indicando il numero di serie del personal computer portatile consegnato ed il numero identificativo dello scontrino fiscale, nonchè la relativa data di emissione. Capo IV Modalità di gestione e comunicazione delle iniziative

Art. 22 - Modalità di gestione e comunicazione

1. Il Dipartimento provvede

a) alla realizzazione e la gestione delle sezioni del sito internet necessarie allo svolgimento dell'iniziative di cui ai Capi II e III

b) alla realizzazione delle procedure informatiche necessarie:

1) alla verifica della validità dell'attività commerciale del rivenditore attraverso il controllo della partita IVA;

2) all'interscambio delle informazioni necessarie alla gestione dell'iniziativa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con i finanziatori aderenti;

3) allo svolgimento delle attività a carico dei rivenditori e dei finanziato ri;

4) all'esercizio del controllo e del monitoraggio dell'iniziativa;

5) alla predisposizione dei rimborsi ai rivenditori dei crediti maturati ai sensi dell'art. 21.

2. Il Dipartimento provvede, inoltre

 

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